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Diritti umani e tutela legale

La nostra associazione ASD Fruttalia, offre una convenzione con professionisti legali per  servizi di consulenza, assistenza e percorso di risoluzione situazioni amministrative burocratiche per i nostri soci
Nell’ottica di promuovere la cultura del benessere applicata alla sfera emozionale, che spesso viene appesantita, da situazioni particolari o abusi, abbiamo trovato un accordo con un team di avvocati promuovendo i diritti umani, la tutela legale, la procedura di risoluzione del sovraindebitamento, la difesa patrimoniale e della persona, con opposizione alle cartelle esattoriali usando anche la procedura dell’istanza in autotutela.

Questi sono alcuni servizi :

TUTELA DELLA PERSONA

  1. Risarcimento danni da incidenti stradali
  2. Risarcimento danni da infortunio
  3. Risarcimento danni da malisanità
  4. Risarcimento danni da insidie stradali
  5. Risarcimento danni da responsabilità civili diversi

TUTELA DEL PATRIMONIO

  1. IL TRUST
  2. IL FONDO PATRIMONIALE
  3. IL VINCOLO DI DESTINAZIONE
  4. IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO
  5. LE POLIZZE ASSICURATIVE E I FONDI PENSIONE

 

Per avere maggiori informazioni scrivere all’email  tutelalegale@fruttalia.it


TUTELA DELLA PERSONA

  1. Risarcimento danni da incidenti stradali

La corretta predisposizione della richiesta di risarcimento per i danni subiti in conseguenza di un incidente stradale non può prescindere dalla conoscenza di una serie di procedure e adempimenti che, se non rispettati, possono limitare pesantemente le possibilità di ottenere un giusto ristoro.

Innanzitutto è necessario definire in maniera lucida e trasparente i fatti che hanno determinato l’incidente, stabilendo il grado di responsabilità tra le parti coinvolte non soltanto basandosi sulle attestazioni riportate nella constatazione amichevole di incidente, ma anche grazie al fondamentale apporto di testimonianze, rilievi delle autorità ed ogni altro elemento utile.

Qualora, in conseguenza dell’incidente, il danneggiato avesse subìto anche lesioni personali oltre che danni materiali, sarà necessario verificare l’entità del danno fisico mediante l’ausilio di un medico legale, nonché quantificarlo in base ai parametri di legge, al fine di poter documentare e richiedere il risarcimento più corretto.

I nostri consulenti sono professionalmente ed umanamente preparati nell’assistere il danneggiato e i suoi familiari nel complesso percorso di documentazione e istruzione della richiesta risarcitoria, seguendo passo dopo passo gli associati fornendo le giuste risposte alle domande riguardanti il comportamento da adottare, le cure mediche, le pratiche burocratiche da svolgere e le tempistiche da attendere.

Il rispetto per la dignità e i diritti del danneggiato e della vittima di incidente stradale è il principio su cui è stata fondata tutta la nostra attività.

Risarcimento danni da infortunio

L’infortunio è quell’evento fortuito, violento ed esterno, che causa un danno all’integrità fisica della persona, in misura più o meno grave. I casi più classici? Una frattura, una contusione, un’abrasione, una distorsione. Nel caso in cui il malcapitato sia titolare di una polizza infortuni, i nostri collaboratori sono in grado di garantire una consulenza precisa volta ad accertare che l’evento subìto rientri nei casi previsti dalle condizioni generali di polizza, verificando l’esistenza di eventuali limitazioni o esclusioni e consigliando al meglio l’associato per l’ottenimento del giusto indennizzo.

Qualora l’infortunio avvenga sul luogo di lavoro (o nel tragitto da casa a lavoro e viceversa) il nostro consulente può intervenire per definire e richiedere il risarcimento del danno differenziale, ossia delle eventuali voci di danno che non vengono indennizzate dalle assicurazioni sociali obbligatorie.

L’infortunio può comportare una menomazione che può essere permanente oppure temporanea. Nel primo caso (c.d. “invalidità permanente”) il danneggiato subirà una diminuzione della propria integrità fisica, espressa in misura percentuale, definitiva e non guaribile. Il danno temporaneo (c.d. “inabilità temporanea”) è, invece, destinato a risolversi con il tempo e si quantifica economicamente sulla base dei giorni che rendono inattiva, totalmente o parzialmente, la persona danneggiata. Sarà lo specialista medico legale a stabilire in quale misura sussista una invalidità permanente e una inabilità temporanea, dopo aver sottoposto a visita il danneggiato.

Le clausole contrattuali previste nelle polizze, spesso complesse e di difficile interpretazione, e la non conoscenza delle procedure che consentono di documentare correttamente il danno subìto non permettono al danneggiato di tutelare in modo adeguato il proprio diritto all’indennizzo.

Per questo il nostro team di professionisti è a vostra disposizione per garantire una consulenza completa e precisa, caso per caso.

Risarcimento danni da malasanità

Una diagnosi o una prescrizione medica errata, oppure un intervento medico malriuscito sono i più classici casi di malasanità e possono comportare un danno temporaneo o permanente nella vita di una persona, quando addirittura non ne causi la morte.

Nell’eventualità in cui il bene fondamentale della salute venga pregiudicato a causa di una errata procedura medica, il danneggiato ed eventualmente i propri congiunti hanno il diritto di ottenere un congruo risarcimento.

I nostri consulenti, nel totale rispetto dei professionisti operanti nel settore medico e ospedaliero, verifica scrupolosamente l’eventuale esistenza di una responsabilità in capo alla struttura o al singolo operatore, al fine di tutelare il diritto al risarcimento del paziente vittima di malpractice medica, avvalendosi di specifiche equipe di medici specialisti e medici legali in grado di esaminare nel dettaglio ogni fattispecie ed ogni cartella clinica, al fine di garantire una risposta specifica e precisa all’associato, senza creare false aspettative.

Risarcimento danni da insidie stradali

Una buca sul manto stradale, una macchia d’olio, un dissesto in un marciapiede, sono tanti i possibili pericoli a cui l’utente della strada può andare in contro. Se si verifica un incidente è però possibile, se sussistono determinate condizioni, ottenere il risarcimento del danno.

In linea di massima i danni da insidie stradali sono risarcibili nel momento in cui l’anomalia si trova su una strada di apparente normalità e riveste le caratteristiche di un pericolo occulto, non visibile e non evitabile.

Il danneggiato deve dimostrare di essersi trovato di fronte a una “insidia” o “trabocchetto” e che non era possibile prevedere né evitare con l’uso dell’ordinaria diligenza. Se un’anomalia sulla strada è visibile e prevedibile allora l’utente ha il dovere evitarla.

In questi casi, qualificabili come “danni da insidia” si configura a determinate condizioni una precisa responsabilità in capo alla Pubblica Amministrazione, che, in qualità di proprietaria del bene, è tenuta a risarcire i danni cagionati agli utenti/cittadini per eventuali danni occorsi.

I nostri consulenti sono in grado di valutare se si tratti di insidia e/o trabocchetto e se quindi si ha diritto al risarcimento.

Risarcimento danni da responsabilità civili diversi

Per responsabilità civile diversa si intende una categoria molto ampia di casi nei quali, genericamente, si può identificare una responsabilità che ricade sul soggetto che ha causato ad altri un danno ingiusto, con conseguente diritto del danneggiato di richiederne il risarcimento.

In tutti questi casi la regola generale è prevista nell’art. 2043 del Codice Civile, ai sensi del quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Rientra in questa categoria casi come l’incidente stradale causato da un ciclista o da un pedone, oppure i danni condominiali, (causati per esempio da infiltrazioni di acqua, danneggiamento agli immobili o scivolamenti) o i danni cagionati da prodotti difettosi (che trovano una disciplina dedicata nel Codice del Consumo).

Un ulteriore caso particolare di responsabilità è quella del proprietario del cane per i danni che può causare l’animale. Il Codice Civile dedica a questa fattispecie un articolo apposito, il 2052, che recita così: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Nel caso di infortuno dell’alunno verificatisi a scuola, oltre a valutare se sia richiedibile un indennizzo se il danno rientra nelle previsioni della polizza infortuni scolastica, possono verificarsi ipotesi di responsabilità civile dell’istituto e dell’insegnante che avrebbe dovuto vigilare sugli allievi, così come previsto dall’art. 2048 del Codice Civile.

I nostri consulenti offrono un servizio di consulenza e assistenza per guidare il danneggiato verso il giusto risarcimento, documentando e quantificando il danno al fine di motivare la richiesta di ristoro alla compagnia di assicurazioni o al responsabile civile, garantendo una competenza specifica per ogni caso.

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TUTELA DEL PATRIMONIO 

In Italia esiste il principio della responsabilità patrimoniale. Ciò vuol dire che ognuno di noi risponde nei confronti delle posizioni debitorie con tutto il proprio patrimonio, presente e futuro. Per tale motivo capiamo bene che è molto importante tutelare il patrimonio “costruito” durante la propria vita.

Purtroppo nel nostro ordinamento non abbiamo degli strumenti reali di tutela del patrimonio, ma esistono degli strumenti protettivi che possono essere usati per proteggere il patrimonio: vediamo nello specifico quali sono

IL TRUST

Il trust è un istituto di origine anglosassone e rappresenta un ottimo strumento di segregazione patrimoniale; è stato recepito nel nostro ordinamento con la ratifica della convenzione dell’Aja del 1985 ex legge 364/89.

Esso è disciplinato solo da norme straniere e permette al titolare del patrimonio (settlor) di trasferire la proprietà dei suoi beni ad un altro soggetto (trustee) che li dovrà gestire per poi trasferirli ai beneficiari finali al ricorrere di alcuni presupposti, il tutto sotto la vigilanza del guardian.

Si costituisce con atto notarile, viene registrato all’Agenzia delle Entrate e trascritto nei Registri Immobiliari quando ha oggetto beni immobili.

IL FONDO PATRIMONIALE

Il fondo patrimoniale nasce per tutelare i bisogni della famiglia e può essere costituito sia in costanza di matrimonio avente effetti civili dai coniugi stessi o da un terzo soggetto. Cessa con il venir meno del matrimonio per effetto della morte di uno dei coniugi, per divorzio o annullamento del matrimonio stesso. La costituzione del fondo patrimoniale permette di separare dal patrimonio personale dei coniugi i beni conferiti nel fondo, in modo da evitare che possano essere aggrediti dalle pretese dei creditori professionali o imprenditoriali dei coniugi, diversi dai creditori della famiglia.

Tra i beni oggetto di conferimento del fondo patrimoniale rientrano sia i beni immobili, sia i beni mobili registrati sia i titoli di credito.

È costituito con atto pubblico ed è annotato a margine dell’atto di matrimonio e trascritto nei Registri Immobiliari se ha oggetto beni immobili. 

IL VINCOLO DI DESTINAZIONE

Il vincolo di destinazione è disciplinato dall’art. 2645 ter c.c.  Viene costituito con atto pubblico e presuppone un interesse meritevole di tutela, quale ad esempio la cura di un soggetto disabile o di un ente morale quale una fondazione.Il notaio incaricato della stipula deve poter individuare tale interesse meritevole di tutela per poter redigere correttamente l’atto. La durata del vincolo è limitata nel tempo ad un massimo di 90 anni in riferimento agli enti o alla vita del beneficiario.

2645‐ter. Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche 1. Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322. secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione;

IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

Tra gli strumenti utili alla tutela del patrimonio dalle aggressioni esterne si è recentemente aggiunto il contratto di affidamento fiduciario.

In principio il contratto di affidamento fiduciario non era disciplinato dalla legge ma si reggeva sulle prassi sociali, poi dal 25 giugno 2016, si è trasformato in un vero contratto “Tipico” e “normato”.

La nuova disciplina si propone di «favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità» (art. 1, comma 1, legge n. 112/2016).
A tal fine, la legge individua
quattro diversi strumenti giuridici astrattamente idonei a proteggere gli interessi dei soggetti con disabilità grave tra i quali rientrano i fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.
In particolare, la legge n. 112/2016 prevede
una serie di “condizioni” che il “contratto di affidamento fiduciario” (al pari del trust e dei vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c.) deve necessariamente rispettare al fine dell’ottenimento delle agevolazioni fiscali ivi previste. Accanto a tali condizioni meramente facoltative (strumentali all’ottenimento dei vantaggi fiscali), la nuova disciplina prevede, quale elemento essenziale della fattispecie, che i “fondi speciali” (costituiti e regolati da un “contratto di affidamento fiduciario”) siano «composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione» (art. 1, comma 3, legge n. 112/2016).

In tal modo, l’ordinamento italiano ha espressamente riconosciuto uno strumento di diritto interno che, alla stregua di un trust, raggiunge due effetti fondamentali che sono la costituzione di un patrimonio separato in capo al fiduciario, composto dai beni (i “fondi speciali”) destinati all’attuazione del programma fiduciario, e l’opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione (e quindi dello stesso programma fiduciario).

LE POLIZZE ASSICURATIVE E I FONDI PENSIONE

Un ultimo accenno può essere fatto in merito alla sottoscrizione di polizze assicurative e fondi pensioni.

Negli ultimi tempi sul mercato si trovano le più svariate tipologie: lo scopo di esse è di rendere il capitale conferito non aggredibile dai creditori.

Sicuramente ai fini di una corretta segregazione patrimoniale è necessario che si tratti di forme previdenziali e che si arrivi alla scadenza del contratto.

Non sono oggetto di successione, quindi non hanno problemi di azione di riduzione o problematiche di questo genere.

I nostri consulenti analizzeranno la vostra situazione patrimoniale al fine di consigliarvi lo strumento più adatto alle vostre esigenze

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Cause di illegittimità della cartella: vizi di forma e di sostanza

Avrai certamente sentito già parlare dell’esistenza di vizi di forma e di sostanza della cartella esattoriale. Nel primo caso non vengono rispettate le regole sulla procedura o sul contenuto minimo dell’atto; nel secondo caso l’illegittimità investe l’esistenza o la quantificazione del debito. La distinzione non è solo una questione da giuristi: se, infatti, la procedura e il modello di ricorso contro la cartella è lo stesso, ci sono delle importanti ricadute pratiche. Il vizio di forma può essere spesso sanato: si pensi a una notifica fatta a un soggetto non legittimato che, tuttavia, abbia poi consegnato l’atto all’effettivo destinatario; o all’omessa indicazione del giudice a cui proporre ricorso. Il vizio di sostanza, invece, non può essere sanato perché è in gioco la stessa esistenza del debito.

Vediamo ora alcune delle più recenti sentenze che spiegano quali sono le cause di illegittimità della cartella esattoriale.

Interessi in chiaro

La cartella deve indicare il criterio di calcolo degli interessi, quelli cioè maturati tra la data in cui il tributo o la sanzione doveva essere corrisposto e la data in cui l’amministrazione ha “iscritto a ruolo” il proprio credito (così delegando l’Esattore).

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha di recente ricordato come non basta l’indicazione nell’atto della sola normativa applicata – dalla quale ricavare le modalità di applicazione degli interessi – ma è necessario un accurato dettaglio all’interno della cartella stessa, che spieghi al contribuente il tasso applicato per ogni singola annualità. La cartella priva dunque della spiegazione del metodo di calcolo degli interessi in essa portati è illegittima e può essere annullata. Non bastano le sole indicazioni di legge, poiché, come anche la Cassazione ha più volte ribadito «in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario dev’essere motivata dal momento che il contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi».

Un altro tema caldo che ha investito, più di recente, i ricorsi contro le cartelle di pagamento riguarda le modalità di costituzione in giudizio da parte dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agente della Riscossione. Il quesito posto ai giudici è se tali enti possano essere difesi da avvocati esterni (quelli cioè “privati” del libero foro) o se, invece – anche per un contenimento della spesa pubblica – debbano ricorrere a personale interno, dotato di potere di rappresentanza. La questione non è puramente teorica. Difatti, da una costituzione avvenuta “non a norma di legge” deriva l’impossibilità per il giudice di prendere in considerazione le difese dell’Agente di riscossione e tutti i documenti da questi prodotti; con la conseguenza che, in assenza di prova contraria, il tribunale deve accogliere le eccezioni sollevate dal contribuente.

Ebbene, la risposta fornita dalla giurisprudenza in merito alla validità della costituzione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione è differente a seconda del giudice e del grado di giudizio. In particolare si è detto che:

  • dinanzi alle Commissioni tributarie: in primo e secondo grado la difesa dell’Esattore può avvenire solo tramite il proprio direttore o dipendente da questi delegato. Non è quindi possibile la difesa a mezzo di avvocati liberi;
  • in Cassazione, invece, è ammessa la difesa per il tramite di avvocati del libero foro (ossia professionisti privati) a condizione però che vi sia una preventiva, apposita e motivata delibera del dirigente e, infine, che tale delibera sia sottoposta al parere degli organi di vigilanza. In altre parole, secondo la giurisprudenza, «laddove il mandato all’avvocato del libero foro sia stato rilasciato senza il vaglio dell’organo di vigilanza e non ricorra un caso di urgenza oppure non si sia in presenza di un documentato conflitto di interessi reale, tale atto è nullo.

Con le citate decisioni, è stata confermata la regola generale secondo cui la difesa dell’Agenzia delle entrate-riscossione deve avvenire a cura dell’Avvocatura dello Stato e solo in via eccezionale da parte di avvocati del libero foro, con un esborso economico in termini di compensi professionali che, ove non adeguatamente giustificati nella deliberazione dell’ente, potrebbe dar luogo a profili di danno erariale.

Notifiche via Pec illegittime

Per le cartelle notificate via Pec – obbligatorie per professionisti, imprese individuali e società – è necessario curare due aspetti. Il primo: il formato dell’allegato. Secondo la giurisprudenza di merito (ma sul punto la Cassazione non si è ancora pronunciata), la copia della cartella allegata all’email di posta elettronica certificata deve essere in formato p7m e non in pdf, essendo quest’ultimo una mera riproduzione meccanica (al pari della fotocopia), priva di certezza sull’identità del suo autore. Il formato p7m invece garantisce la genuinità tramite la firma digitale. È solo l’estensione «.p7m» e non «.pdf» a garantire integrità, immodificabilità nonché autenticità del documento, canoni, oltretutto, assicurati anche dall’apposizione sul documento, della firma digitale.

In secondo luogo: la prova dell’avvenuta notifica. Per evitare la dichiarazione di illegittimità della cartella notificata per Pec, l’Esattore deve dimostrare, con relative ricevute, l’accettazione e la consegna. Così ha precisato la Ctp di Latina.

Se il contribuente asserisce di non aver ricevuto alcuna Pec nella propria casella di posta elettronica, spetta ad Agenzia Entrate Riscossione la prova contraria: sia con riferimento alla ricevuta di avvenuta accettazione – comprovante, al pari di una ricevuta di spedizione a mezzo posta, la consegna del documento al gestore del servizio – sia con riguardo alla ricevuta di avvenuta consegna, idonea ad assicurare l’avvenuto recapito al destinatario. In mancanza di tali documenti la notifica si considera nulla.

Se il postino bussa alla porta e nessuno apre

Potrebbe succedere che, al momento in cui il postino bussa alla porta per la consegna della cartella, il contribuente non si trovi momentaneamente a casa. In tali ipotesi – che vanno sotto il nome di «irreperibilità relativa» – è necessario rispettare un particolare procedimento affinché la notifica sia valida.

Innanzitutto il soggetto notificante dovrà verificare che non vi siano familiari conviventi (con più di 14 anni), addetti alla casa o un portiere che possa ricevere l’atto. Se così dovesse essere la notifica si considera corretta solo se viene spedita all’effettivo destinatario una seconda raccomandata (cosiddetta CAN) in cui gli si dà comunicazione della consegna dell’atto a un soggetto diverso.

Se invece il notificante non dovesse trovare nessuno, è tenuto a lasciare un avviso nella cassetta delle lettere e a spedire all’interessato una seconda raccomandata in cui lo avverte della giacenza dell’atto presso l’ufficio postale o la casa comunale.

Il mancato attenersi anche solo a uno degli adempimenti previsti dal procedimento descritto nella norma citata, comporta violazione della stessa con conseguente nullità della notifica.

Termini di prescrizione e di decadenza

I termini di prescrizione delle cartelle sono forse il motivo più ricorrente di ricorso: sia che la prescrizione si sia verificata dopo la data della notifica dell’avviso di accertamento, sia che invece si sia formata dopo la consegna della prima cartella di pagamento.

La prescrizione è di 10 anni per le imposte dovute allo Stato; di 5 anni per le imposte dovute agli enti locali, per le sanzioni amministrative, le multe stradali e i contributi previdenziali; di 3 anni per il bollo auto.

Motivazione della cartella

Ultimo, ma non meno sfruttato, motivo di impugnazione della cartella è il difetto di motivazione, ossia l’insufficiente indicazione della fonte del debito (un accertamento, una sentenza di condanna, ecc.).

Se un coobbligato fa ricorso

Se la cartella viene inviata a un coobbligato solidale e questi impugna la cartella ottenendone la dichiarazione di illegittimità, la pronuncia ha valore anche nei confronti dell’altro coobbligato che pertanto è libero dall’obbligo di pagamento. Lo ha spiegato di recente la Ctr Lombardia.

In virtù del principio del “giudicato riflesso”, il debitore solidale può avvantaggiarsi del giudicato favorevole emesso nei confronti di un altro coobbligato. L’unica eccezione è il caso in cui nei confronti del primo sia stata emessa una sentenza autonomamente efficace. Altrimenti, il giudicato sfavorevole non è opponibile a chi non abbia partecipato al processo o non sia stato messo in condizione di esserne parte.


Per avere maggiori informazioni o mandare i documenti da visionare scrivere qui all’email  tutelalegale@fruttalia.it